Finalità del trattamento dei dati personali La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati per le seguenti finalità:
In caso di minori il consenso devere essere prestato da chi esercita la potestà, in caso di persone giuridiche dal legale rappresentante.
1) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 2) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 3) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’entre o l’associazione cui si riferiscono i dati personali. 4) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 5) “consenso” 1. il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato; 2. il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’art. 13. 4. il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 6) “comunicazioni indesiderate” 1. l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato. 2. la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short message service) o di altro. 3. fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con messi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli artt. 23 e 24. 4. fatto salvo quanto previsto nel comma 1 se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interesasto, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 5. è vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’art. 7. 6. in caso, di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedura di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni 7) “esercizio dei diritti” 1. i diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 2. i diritti di cui all’art. 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al resposabile o con ricorso ai sensi dell’art. 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, nr. 143, convertito con modificazioni, dalla legge luglio 1991 nr. 197 e successive modificazioni in materia di riciclaggio. b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, nr. 419, convertito, con modificazioni, dalle legge 18 febbraio nr. 172 e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive. c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituita ai sensi dell’art. 82 della Costituzione. d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema di pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, anche alla tutela della loro stabilità. e) ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria, f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, relativamente le comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, nr. 397. g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia. h) ai sensi dell’art. 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981. nr. 121. 3) il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), e) ed f) provvede nei modi di cui agli artt. 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’art. 160. 4) l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento. 8) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.